Art. 2.

      1. Agli effetti della presente legge si intende per prezzo all'origine quello pagato direttamente al produttore e riportato nella fattura di vendita. Il prezzo riportato in fattura accompagna il prodotto in tutte le fasi successive, dall'origine al consumo finale.
      2. Il prezzo all'origine dei prodotti è riportato in tutte le fatture delle fasi successive della filiera commerciale, assieme ai relativi ricarichi documentabili dalle fatture emesse.